(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 3  aprile  2003,
n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole «per
iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso  di  sostanze
dopanti» sono soppresse.