(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003 1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole «per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti» sono soppresse.